Art. 39.
(Sospensione necessaria del processo).

      1. Il processo deve essere sospeso quando tassativamente:

          a) si verifica l'ipotesi di cui all'articolo 295 del codice di procedura civile, anche se riferita a questioni comunitarie, nonché l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 7;

          b) è presentata querela di falso, se necessaria per la prosecuzione del processo;

          c) deve essere decisa, in via pregiudiziale, una questione sullo stato o sulla capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio;

          d) è proposto il regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

      2. In ogni caso, il processo tributario non può essere sospeso per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione,

 

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ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
      3. L'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, è inammissibile se proposta per la prima volta presso la Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 63.
      4. Gli atti del processo, durante la sospensione, non possono essere compiuti. Gli atti eventualmente compiuti, compresa la sentenza, sono nulli. Le nullità devono essere fatte valere in sede di impugnazione.